SULPM  

 

ABBECEDARIO

 

Donatori di sangue

 

 

Chiunque ceda gratuitamente il suo sangue (almeno 250 grammi) per trasfusioni dirette e indirette o per l’elaborazione dei derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha diritto ad astenersi dal lavoro (con diritto alla corresponsione della normale retribuzione e al compenso incentivante – Ministero del Tesoro – RGS n.10133 del 20/2/87) e al riposo nel giorno del salasso. (L.584/1967)

La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue. (Decreto Ministro Lavoro Previdenza Sociale del 8/4/1987)