Donatori di sangue
Chiunque ceda gratuitamente il suo sangue (almeno 250
grammi) per trasfusioni dirette e indirette o per l’elaborazione dei derivati
del sangue, ad uso terapeutico, ha diritto ad astenersi dal lavoro (con diritto
alla corresponsione della normale retribuzione e al compenso incentivante –
Ministero del Tesoro – RGS n.10133 del 20/2/87) e al riposo nel giorno del salasso.
(L.584/1967)
La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire
dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di
prelievo del sangue. (Decreto Ministro Lavoro Previdenza Sociale del 8/4/1987)